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Cos'è la disdetta unilaterale? [L'assicuratore risponde]

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Cos'è la disdetta unilaterale? [L'assicuratore risponde]

(Articolo pubblicato su CamperLife - Maggio 2015)

Un lettore si ritrova “scaricato” dalla sua compagnia che, a seguito delle novità di legge, può rescindere un contratto troppo oneroso. Ecco quali sono le condizioni

“Vorrei raccontarvi quel che mi è successo con una compagnia assicurativa. Lo scorso anno ho avuto due finestrini crepati, regolarmente rimborsati dalla mia compagnia di assicurazioni. L'importo totale non eccedeva il massimale previsto dalla polizza per cui il rimborso mi è stato inviato senza alcun ritardo. In questi giorni l'agenzia presso la quale ho sottoscritto la polizza mi ha informato di aver annullato la stessa ‘a causa dei sinistri pregressi'. In poche parole, avendomi dovuto rimborsare due sinistri mi hanno chiuso la polizza con decisione unilaterale e senza alcuna possibilità di replica da parte mia. È normale questo comportamento?” Lettera firmata

Nel nuovo Codice delle Assicurazioni, introdotto con il d. Lgs 7 settembre 2005 n.209, è stata inserita la possibilità di rescissione unilaterale del contratto assicurativo da parte delle compagnie in un'ottica di bilanciamento dei diritti. Infatti le nuove regole hanno favorito la concorrenza tra le imprese eliminando alcune clausole “onerose” come il tacito rinnovo.

Oggi il cliente, alla scadenza del contratto, è libero di poter cambiare compagnia senza alcun obbligo nei confronti della precedente e viceversa le compagnie sono libere di disdettare un contratto ritenuto per loro troppo oneroso. Attenzione ad alcuni dettagli: le compagnie non possono rifiutarsi di concedere al cliente un contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (c.d. obbligo a contrarre) derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che deve contenere le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge; per poter procedere alla disdetta devono sussistere dei rilevanti motivi giustificativi, idonei a superare il suddetto obbligo a contrarre.

Per quanto riguarda la normativa specifica in tal senso, la sentenza della Cassazione n.10142 del 3 maggio 2007 ha imposto alle compagnie, oltre all'obbligo di dover indicare un motivo oggettivamente valido per disdire unilateralmente un contratto, anche quello di attenersi alle tariffe in vigore al momento del rinnovo, pena la restituzione al cliente delle somme pagate in eccedenza.

Inoltre chi ritiene di essere stato scaricato ingiustamente dalla propria compagnia può opporsi a tale procedimento facendo valere il rispetto della circolare emessa dall'IVASS (ex ISVAP) il 4 novembre 2010 con la quale è stato stabilito che qualora l'assicurato intenda stipulare il contratto con il medesimo assicuratore, lo stesso dovrà essere emesso alle condizioni tariffarie in corso al momento della riassunzione tenendo conto delle risultanze dell'attestato di rischio, al pari dei clienti già in portafoglio ai quali non è stata inviata disdetta.

In parole povere la compagnia di assicurazioni ha la facoltà di decidere se non rinnovarvi una garanzia particolare (la kasko, i cristalli, l'incendio e il furto, gli atti vandalici o gli eventi naturali, ecc.) ma non può rifiutarsi di fornirvi la Responsabilità Civile di base necessaria per legge.

Ad ogni modo, la libertà di scelta è appannaggio anche del consumatore che in questo regime di libero mercato ha la facoltà di muoversi tra le compagnie cercando il prodotto che più si addice alle proprie esigenze. Nel caso specifico la compagnia può legittimamente non proporre il rinnovo completo dell'attuale contratto, stendendo un nuovo preventivo anche per la sola garanzia di legge RCA. Per maggiori info o delucidazioni potete contattarmi tramite la redazione o direttamente scrivendo a etoninelli@agenzietoninelli.it.

Eleonora Toninelli

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