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Se l'attestato di rischio viene dematerializzato [L'assicuratore risponde]

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Se l'attestato di rischio viene dematerializzato [L'assicuratore risponde]

(Articolo pubblicato su CamperLife - Luglio 2015)

In un'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure, nonché per una maggior protezione dalle frodi, da quest'anno il documento cartaceo sarà reso digitale e conservato in una banca dati elettronica. Cosa cambia per l'assicurato?

“Ho letto che tra pochi mesi entrerà in vigore la dematerializzazione del contrassegno. Nei primi giorni di luglio scade la mia assicurazione e ho ricevuto comunicazione dalla mia compagnia che non riceverò l'attestato di rischio, in quanto dematerializzato. Ma cosa significa? Non esisterà più l'attestato di rischio? E come ci dovremo comportare con il contrassegno?” Lettera firmata

Da ormai diverso tempo le Istituzioni hanno iniziato un percorso, che si sta concretizzando in questo secondo semestre 2015, sull'argomento relativo alla dematerializzazione in ambito assicurativo. Il che si traduce nella eliminazione di parte dei documenti cartacei che verranno sostituiti con formati digitali. Il Regolamento n. 9 del 19/05/2015 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), ai sensi dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo n. 209/2005), disciplina nello specifico la c.d. dematerializzazione dell'attestato di rischio, vale a dire la sostituzione del documento cartaceo con informazioni memorizzate in una banca dati elettronica.

Le principali finalità sono:

  • semplificazione, mediante ricorso all'innovazione tecnologica in luogo della produzione cartacea;
  • snellimento del processo assuntivo del ramo RC auto;
  • creazione di uno strumento di deterrenza alle frodi collegate con la falsificazione degli attestati di rischio cartacei.

Le modifiche apportate all'attestato di rischio dal Decreto Liberalizzazioni (modificando l'art. 134 del Codice delle Assicurazioni – vedi legge 24/03/2012, n. 27) riguardano:

  • la specificazione della tipologia del danno liquidato (persone, cose, misto);
  • la consegna dell'attestato per via telematica;
  • l'obbligo dell'alimentazione della banca dati da parte delle imprese di assicurazione;
  • l'acquisizione diretta dell'attestato per via telematica da parte dell'impresa di assicurazione in sede di stipula del contratto.

Inoltre, la consegna dell'attestato dovrà essere fatta non più solo al contraente (cioè all'assicurato), ma anche agli aventi diritto, come ad esempio al proprietario del veicolo, qualora sia diverso dal contraente. La trasformazione dell'attestato di rischio da statico a dinamico fa sì che l'inserimento dei dati degli aventi diritto e dei danni liquidati in caso di incidente sia immediata e automaticamente visibile a tutte le imprese di assicurazione. È stata altresì formalizzata una puntuale informativa degli assicurati al fine di supportarli nel delicato passaggio normativo, salvaguardando al meglio anche quella parte di assicurati con poca pratica nell'utilizzo di strumenti informatici.

Pertanto le imprese di assicurazione dovranno rendere nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del sito web dell'impresa, nonché le modalità telematiche di consegna aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla home page del sito internet. Dovranno inoltre fornire anche per iscritto tale informazione, in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Sarà sempre più importante farsi rilasciare dalla propria compagnia/agenzia le credenziali di accesso alla propria area riservata in modo da poter controllare tutti i documenti e le condizioni relativi ai contratti in essere, compreso l'attestato di rischio. Per i soggetti con poca pratica nell'utilizzo di strumenti telematici l'impresa di assicurazione (anche per tramite degli intermediari o dell'agenzia con la quale hanno acquisito il contratto) è obbligata alla consegna dell'attestato in forma cartacea.

Gli attestati di rischio così rilasciati hanno però come unico scopo quello di fornire agli assicurati un ulteriore strumento di conoscenza della propria posizione assicurativa, ma non potranno comunque essere utilizzati in sede di stipula di un nuovo contratto, in quanto l'attestato è acquisito direttamente dall'impresa in via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio. L'entrata in vigore del nuovo regolamento sul tema “dematerializzazione attestati di rischio” è prevista con riferimento ai contratti RCA in scadenza dal 1° luglio 2015. Maggiori dettagli sulla dematerializzazione del contrassegno saranno pubblicati sul prossimo numero.

Fonte: www.ivass.it

Eleonora Toninelli

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