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I documenti da tenere a bordo

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I documenti da tenere a bordo

[Questo articolo è apparso nel numero di Maggio 2021 della rivista Camper Life - https://camperlife.it]

Come ogni cosa, anche la digitalizzazione in ambito assicurativo ha portato con sè diversi inconvenienti; se, infatti, è vero che non c'è più l'obbligo di esporre il tagliando assicurativo sul parabrezza anteriore del veicolo, dall'altro canto dobbiamo comunque tenere ben a mente quelli che sono i documenti da tenere nel cruscotto e da poter esibire in caso di controllo delle autorità, altrimenti siamo a rischio sanzione!

Sul punto, un lettore ci riferisce che mentre si trovava in vacanza, veniva fermato dalle autorità per i controlli di routine. Alla richiesta da parte degli agenti di esibire il certificato di assicurazione, il conducente-proprietario non la rinveniva all'interno del suo portadocumenti e quindi riferiva di non averla, asserendo che non era più obbligatorio tenerla in auto; risultato: le Autorità gli hanno (giustamente) comminato una sanzione per mancata esibizione del certificato di assicurazione.

Pertanto è bene ricordare che in data 18 ottobre 2015 è cessato sì l'obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione r.c.a. su tutti i veicoli a motore, ma che comunque resta fermo l'obbligo, ex art. 180 del CdS, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione e di esibizione dello stesso in caso di accertamento.

Aggiungiamo inoltre che, sempre in caso di accertamento/controllo da parte delle Autorità, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di assicurazione esibendo il certificato assicurativo, che prevale sempre rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture r.c.a. (si veda il combinato disposto dall'art. 31, comma 2bis, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, e della legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).

Riepilogando, quindi, a norma dell'articolo 180 del CdS si specifica che, per poter circolare, il conducente deve avere con sè:

  • la carta di circolazione
  • il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto
  • la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo (ed anche lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2)
  • l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera, unitamente ad un documento personale di riconoscimento
  • il certificato di assicurazione obbligatoria (da tenere sempre a bordo del veicolo)
  • carta verde (se si viaggia nei paesi in cui vale l'estensione)

Sulla carta verde è utile aggiungere che, causa emergenza Covid-19, in data 01/07/2020 l'Assemblea Generale del Council Of Bureaux ha sancito la possibilità per i paesi membri di emetterla stampandola su una sola facciata ed in bianco e nero.

L'italia, tramite l'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano) ha deciso di rilasciare le carte-verdi in colore nero su sfondo bianco e di lasciare il retro della stessa completamente bianco.

La nuova modalità di stampa non è obbligatoria a livello nazionale, ma gli Stati del Sistema della Carta Verde che decideranno di non modificare il formato, dovranno comunque accettare le carte-verdi stampate con la nuova modalità.

Ringrazio Giacomo Guasconi, collaboratore presso Toninelli Srl Agenzie di Assicurazioni, per il suo contributo alla realizzazione dell’articolo.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti potete contattarmi tramite la redazione oppure scrivendo direttamente a camper@toninelli.srl con indicazione rif.Eleonora Toninelli articolo Maggio 2021.