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Finisce l'era del collaudo

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Finisce l'era del collaudo

[Questo articolo è apparso nel numero di Giugno 2021 della rivista Camper Life - https://camperlife.it]

l'art. 78 del Codice della Strada, così testualmente statuisce nei primi due commi: I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonchè i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell' 8 Gennaio 2021 ha il fine di apportare delle semplificazioni alla materia indicata nell'articolo sopra richiamato. La novità più eclatante che deriva da questo pacchetto di modifiche è che non è più prevista, presso la Motorizzazione Civile, la visita e la prova (volgarmente detto collaudo) dell'installazione del c.d. gancio-traino.

Facendo una panoramica generale, vediamo che non sono più soggette al collaudo le seguenti operazioni sui veicoli:

  • sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o mofuel
  • installazione gancio traino per le categorie internazionali M1 ed N1
  • installazione doppi comandi per i veicoli della Scuola-Guida
  • installazioni di adattamenti per veicoli adibiti per i conducenti disabili (nello specifico le seguenti installazioni: pomello al volante; centralina comando; inversione dei pedali; spostamento leve comandi-servizi; specchio retrovisore grandangolare interno; specchio retrovisore aggiuntivo esterno)

Rimane fermo, ovviamente, l'obbligo di annotare ed aggiornare la modifica sul libretto di circolazione del mezzo. Il Decreto Ministeriale, poi, che le officine che effettueranno tali modifiche ai veicoli, dovranno accreditarsi presso la Motorizzazione Civile territoriale con tanto di sottoscrizione delle norme di comportamento, assegnazione di un numero progressivo e presentazione del registro su cui annotare le operazioni (vedi sotto).

l'officina-accreditata avrà l'obbligo di rilasciare, per ogni operazione effettuata, una dichiarazione di perfetta esecuzione dei lavori svolti, annotando su un apposito registro i dati del veicolo, i dati del relativo proprietario, la data e la tipologia di lavoro svolto.

È facile intuire che tali modifiche snelliscono sì la procedura di installazione di questi dispositivi, ma di contro riversa sulle officine-accreditate la totale responsabilità dei lavori effettuati.

Evidenziamo che, in questa prima fase, la carta di circolazione (libretto) deve necessariamente essere aggiornata presso la Motorizzazione Civile territorialmente competente (per la competenza rileva la sede dell'officina/carrozzeria che effettua il lavori e non la residenza del committente/proprietario); mentre successivamente questa operazione potrà essere espletata anche dagli studi di consulenza automobilistica.

La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori corredata dall'attestazione dei lavori effettuati dall'officina-accreditata, la certificazione di origine delle componenti installate, e se previsto il certificato di conformità: la procedura si chiude con il rilascio dello sticker da apporre sul libretto di certificazione ed attestante la modifica effettuata.

Ringrazio Giacomo Guasconi, collaboratore presso Toninelli Srl Agenzie di Assicurazioni, per il suo contributo alla realizzazione dell'articolo.Per ulteriori informazioni o approfondimenti potete contattarmi tramite la redazione oppure scrivendo direttamente a camper@toninelli.srl con indicazione rif. Eleonora Toninelli articolo Giugno 2021.