(Articolo pubblicato su CamperLife - Ottobre 2013)
Ci sono norme che sono entrate nel linguaggio comune, ma di cui in verità non si sa molto. In campo assicurativo, ci scrive un lettore, esattamente che cosa comporta la cosiddetta “legge Bersani”?
“Legge Bersani: molti dubbi. Ad esempio: se si estende la Legge Bersani a una nuova assicurazione (in famiglia, c’è una categoria molto buona), il benefciario per quanto tempo non può cambiare residenza? Insomma, è possibile avere un po’ di elementi in più rispetto a una legge di cui si parla ma non si sa molto, in dettaglio? Grazie.” Gianluca - Padova
Gentile Lettore, partiamo con il chiarire che cosasi intende quando si parla di “Decreto Bersani”, in ambito di Assicurazione RCA. La maggior parte delle risposte alle domande o ai dubbi che possiamo avere, trovano soluzione nel testo di legge e, in particolar modo, nel paragrafo 4bis che in estratto riporto (fonte Decreto –Legge del 31/01/2007, n. 7, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1 Febbraio 2007):
4-bis. L’impresa di Assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo.
Possiamo riassumere i requisiti essenziali per l’applicazione del “Decreto Bersani” in quattro punti :
Chiariti questi concetti la risposta al Suo quesito è semplicemente che, almeno attualmente, non vi è alcuna limitazione temporale per cambiare residenza dopo la stipula di un nuovo contratto con Decreto Bersani. Il mio consiglio è di valutare attentamente la stipula di nuovi contratti con applicazione del Decreto Bersani: non sempre avere la stessa classe di merito è sinonimo di pagare lo stesso premio (raffrontando logicamente lo stesso proflo assicurativo).
Eleonora Toninelli