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Il valore probatorio della Constatazione Amichevole di Incidente (C.A.I.)

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Il valore probatorio della Constatazione Amichevole di Incidente (C.A.I.)

[Questo articolo è apparso sul numero di Febbraio 2020 della rivista Camper Life -  https://camperlife.it]

Una delle più discusse e intrigate questioni processuali, in ambito di responsabilità civile auto, è senza dubbio quella rappresentata della valenza probatoria del modulo C.A.I. a firma congiunta di entrambi i conducenti coinvolti.

L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni, che riprende e rivede l’art. 5, comma II° della Legge 29/1977, prevede che, nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore, per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, tramite il modello di contestazione amichevole di incidente (C.A.I). Il secondo comma della medesima norma, stabilisce che “quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si è verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.

Considerato che le dichiarazioni contenute nel C.A.I. rappresentano a tutti gli effetti una confessione stragiudiziale resa dal conducente responsabile, i problemi interpretativi e giuridici nascono dal fatto che l’assicuratore è soggetto diverso dal conducente che le ha rese.

La giurisprudenza ha cercato di risolvere i numerosi contrasti in materia: molto interessante ed importante è la Sentenza n. 739/2011 che ha, tra le altre cose, chiarito che “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d. CID), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e – come detto – litisconsorte necessario [1], non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente [2], ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione l’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.”.

La Sentenza appena citata conferma quanto già sancito dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile n. 10311/2006, dove la Corte precisava che si considera esclusa la funzione di piena prova della confessione, che assume solamente la natura di elemento che il giudice apprezza liberamente, aggiungendo, però, che il modulo C.A.I. sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte comporta una presunzione relativa in capo all’assicuratore, superabile solamente con la prova contraria (inversione dell’onere della prova).

Pertanto, al di là di quanto si è osservato per quel che attiene al diritto, a proposito del valore probatorio del modulo C.A.I., sarà sempre cura dei soggetti coinvolti compilarlo con estrema attenzione, al fine di non incorrere in ulteriori e spiacevoli conseguenze. Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarmi tramite la redazione di CamperLife , oppure direttamente scrivendo  a etoninelli@toninelli.srl. Ringrazio per la collaborazione alla realizzazione dell’articolo Giacomo Guasconi, collaboratore presso Toninelli Srl Agenzie di Assicurazioni. 

[1] Il litisconsorzio, ovvero sia, la chiamata di una pluralità di parti nell’ambito del medesimo procedimento, può essere facoltativo ovvero obbligatorio, nei casi previsti dalla legge. In altre parole, vi sono delle ipotesi in cui è la legge stessa a richiedere la presenza di determinati e più soggetti, in forza del tipo di domanda svolta e del tipo di diritto che viene azionato in giudizio.

[2] Chi confessa una propria colpa/responabilità in giudizio.